COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE
E’costituita l’Associazione Italiana di Sessuologia della Gestalt, denominata “AISG”, nello spirito della Costituzione Italiana e con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all’art. 36; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’ AISG, comprende Istituti, Scuole, associazioni ed individui uniti dall’interesse verso i temi collegati alla sessualità.
ARTICOLO 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Torino , Via Po 14, la stessa viene fissata, di volta in volta, presso la sede del/la Presidente in carica. A mezzo di specifica delibera dell’assemblea possono essere istituite diverse sedi operative, uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre città o regioni d’Italia, nonché può essere modificata la sede legale ed operativa principale, per cui Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
ARTICOLO 3- DURATA
L’Associazione si intende costituita con durata illimitata ed è senza scopo di lucro, regolata a norma dal Titolo I, Capo III, art.36 e segg. Del C.C., dal D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto.
ARTICOLO 4 – SCOPO
L’Associazione può svolgere attività culturali, di ricerca, di sviluppo di reti territoriali, di divulgazione e scambio, formative ed educative, a favore degli associati, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli iscritti. Inoltre l’associazione può svolgere attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
L’Associazione è apartitica e si propone di realizzare i seguenti scopi:
- riunire scuole, istituti e professionisti/e che in Italia si occupano della formazione professionale in Sessuologia secondo l’approccio della terapia della Gestalt;
- favorire occasioni di dialogo e interconnessione con il territorio, gli enti educativi, associazioni e individui che promuovano una cultura della sessualità rispettosa della soggettività, che promuova relazioni basate sul consenso, che faccia opposizione a tutte le discriminazioni, che si impegni a studiare senza pregiudizio fenomeni sociali emergenti, che si discostano dai principi della cultura patriarcale tutt’ora presente
- concordare e coordinare, in base alle vigenti disposizioni di legge, i criteri minimi formativi a cui le singole scuole ed istituti federati devono attenersi. Per quanto riguarda i criteri di ammissione, il monte ore, la durata dei corsi e tutti gli altri aspetti specifici inerenti i programmi di formazione, fa testo il Regolamento interno conforme alle norme vigenti;
- favorire la conoscenza e la reciproca collaborazione tra le scuole, gli istituti e i/le singoli/e professioniste/i che si occupano di attività terapeutiche, formative, di ricerca e di aggiornamento nel campo della Sessuologia nell’ambito della psicoterapia della Gestalt e del Gestalt Counseling a livello nazionale e internazionale;
- promuovere attività di ricerca scientifica nel campo della sessuologia, nei vari ambiti applicativi come quello clinico (sessuologia), pedagogico (educazione sessuale e consulenza sessuale) e di altre scienze umane riconducibili ai principi ispiratori della stessa;
- produrre pubblicazioni, articoli e riviste scientifiche e divulgative nonché curare la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione del materiale scientifico pubblicato;
- favorire gli scambi di informazione tra diverse scuole ed istituti a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle attività di formazione professionale nella sessuologia della gestalt per incrementare il livello qualitativo e per favorire, nella salvaguardia di una diversificazione di orientamento una maggiore omogeneità e razionalità degli stessi
- promuovere congressi, seminari ed altre attività scientifiche e divulgative aperte al confronto con altri orientamenti nella psicoterapia o nelle scienze umane
- sviluppare, in particolare, l’approfondimento di studi ed applicazioni riguardanti i principi ispiratori e metodologici di approccio e di intervento della sessuologia della gestalt con istituzioni pubbliche o private aventi finalità culturali, preventive, terapeutiche e riabilitative.
- organizzare attività formative e di aggiornamento rivolte agli associati, per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse
L’associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti punti, potrà inoltre:
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
ARTICOLO 5 – AMMISSIONE E DIMISSIONE – criteri
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dall’assemblea in quanto condividano gli scopi dell’associazione e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento, nonché si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- Le scuole, gli istituti, le associazioni che intendono aderire all’Associazione devono presentare domanda all’assemblea, allegando lo statuto, l’atto costitutivo, il regolamento interno, nonché tutti gli atti da cui sia possibile evidenziare, oltre alla conformità della propria struttura alle disposizioni contenute nel presente statuto e a tutte quelle che successivamente saranno adottate dall’associazione, i programmi di formazione che evidenzino la presenza di approfondimenti nel campo della sessuologia della gestalt e il loro effettivo svolgimento. Le scuole e gli istituti devono inviare tempestivamente al consiglio direttivo le modifiche apportate ai documenti indicati nel precedente comma.
- Gli individui che intendono aderire all’associazione dovranno sottoporre al vaglio del comitato scientifico della stessa documentazione attestante la loro formazione e/o i contributi da loro sviluppati nel campo della sessuologia della gestalt.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- fondatori
- effettivi
- volontari
- onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e sono di diritto effettivi;
Soci effettivi sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dall’Assemblea. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata a quanto indicato al punto a e b e al pagamento della quota sociale.
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento partecipando secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
ARTICOLO 6 – ESCLUSIONE – criteri
L’esclusione viene deliberata dall’assemblea associativa nei confronti dei soci (scuole, istituti, professionisti):
- per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione;
- che non partecipino al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
- che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno emanato dall’assemblea ed alle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
- che senza giustificato motivo si rendano morosi nel versamento delle quote associative o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo con l’Associazione;
- che svolgano e tentino di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi dell’Associazione;
- che violino con la propria attività i principi dell’etica professionale e le norme in materia poste dallo Stato.
L’Associato escluso per morosità, potrà, dietro domanda, essere riammesso pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ARTICOLO 7- ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
L’Assemblea associativa è composta dall’insieme dei/le rappresentanti (tre per ogni organizzazione) che ogni singola scuola, istituto o associazione designerà annualmente e dai singoli individui associati.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Copia del verbale sottoscritto è portato a conoscenza degli Associati entro 30 giorni.
ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’ Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:
- l’ammissione e l’esclusione dall’Associazione;
- elezione ogni tre anni il Consiglio direttivo;
- approvazione degli orientamenti generali dell’attività dell’associazione e delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- istituzione, a scopo consultivo, gruppi di lavoro, comitati scientifici e commissioni finalizzate alla promozione di attività di ricerca, pubblicazione di materiali scientifici, di definizione di programmi formativi, ed allo svolgimento di ogni altra attività inerente agli scopi dell’associazione;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- definizione dell’ammontare delle quote associative
- approvazione degli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberazioni su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’ Assemblea straordinaria viene convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci
- per approvare eventuali modifiche allo statuto e alle quote sociali e lo scioglimento dell’Associazione
ARTICOLO 11 – VALIDITA’ DI COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE
L’Assemblea associativa è presieduta dal/la Presidente e dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal/la Presidente dell’Assemblea e dal/la segretario/a verbalizzante designato/a dall’Assemblea su proposta del/la Presidente.
L’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere spedito, presso la sede legale della scuola o istituto e del/della singolo/a socio/a tramite posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata, nei casi di urgenza l’assemblea associativa può essere convocata tramite PEC da spedirsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per audio e/o video- conferenza.
L’assemblea associativa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei/delle suoi/sue componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/delle convenuti/e.
Le deliberazioni vengono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti; a parità di voti prevale quello del/la Presidente.
Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione si fa riferimento all’articolo 21 del Codice Civile.
ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E’ riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, se richiesto vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri
ARTICOLO 13 – PRESIDENZA
Il/la Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, unitamente a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea federativa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Il/la Presidente può proporre un/a segretario/a ed un/a tesoriere/a per il concreto svolgimento dei compiti affidati alla presidenza.
Il/la segretario/a e il/la tesoriere/a che non siano membri dell’assemblea federativa partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
ARTICOLO 14 – FORMAZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile e costituito da:
- dalle quote associative il cui ammontare è stabilito di anno in anno dall’assemblea associativa;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- da contributi e donazioni da parte delle fondazioni, enti privati, società, istituti e persone fisiche;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
ARTICOLO 15 – ESERCIZIO
Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti alla seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
Il bilancio verrà inviato con la convocazione dell’Assemblea insieme ai punti dell’odg. 30gg prima.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR) o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni, con assemblea straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea straordinaria generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea federativa nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni o enti con finalità similari (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
ARTICOLO 17 – REGOLAMENTO INTERNO
Il regolamento interno disciplina la vita dell’associazione: può essere modificato dall’assemblea associativa con il voto della maggioranza degli aventi diritto.
ARTICOLO 18 – NORME DI RINVIO
Per quanto da questo statuto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni
Letto, confermato e sottoscritto in data
Aprile 2024
Presidentessa : Barbara Bellini
Vice Presidentessa: Marilena Iasevoli
Tesoriera: Rosa Rubino
Segretario: Enrico Moretto
Consigliera: Sara Ballotti



